
Chi di noi si è trovato nel dilemma di capire se c’è una differenza tra recesso e diritto di ripensamento alzi la mano…
Il problema non è di pura semantica ma di concreta applicazione che incide sul nostro portafoglio. Andiamo per ordine partiamo con le definizioni:
il recesso è un concetto giuridico che si applica a tutti i rapporti giuridici contrattuali essendo un rimedio previsto dal codice civile esso è l’atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, in deroga al principio sancito dall’art. 1372 c.c. secondo il quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge. Tra queste cause vi è anche le disposizioni del cd Decreto Bersani e la legge 2 aprile 2007 che in materia consumerista specie Telefonica, consente a ogni utente di scegliere di recedere dal contratto in qualsiasi momento (prima della scadenza del contratto) e senza spese non giustificate da costi dell’operatore. Gli operatori, inoltre, non possono chiedere più di 30 giorni di preavviso dalla disdetta. Il diritto di recesso da un contratto di forniture elettrica o del gas, anch’esso, è un annullamento che può essere richiesto in qualsiasi momento e indipendentemente dalle modalità con cui tale contratto era stato stipulato ma in questo caso si può richiedere il recesso da un contratto per una serie di motivi, anche se quello più comune è dato dal cambio di residenza che porta a chiudere le forniture energetiche per poterne poi aprire di nuove nel nuovo appartamento.
Invece il diritto di ripensamento è una fattispecie a sé stante in recesso perché acquisisce caratteristiche specifiche infatti esso opera quando un cliente, subito dopo aver stipulato un contratto con un fornitore, si accorge che quell’offerta che aveva preso in considerazione non è così conveniente come si aspettava o comunque meno conveniente di quella che aveva in precedenza. Esso è disciplinato dall’art. 52 comma 1 del codice del consumo «il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57».
Quindi per capirci meglio quando posso esercitare il recesso e quando il diritto di ripensamento?
La prima domanda da farsi è quanto tempo è passato dalla stipula del contratto per servizi (acqua luce gas telefono o altri) oppure dalla consegna del bene (per gli altri negozi giuridici)? se la riposta è meno di 14 giorni, allora dovrò farmi un’ulteriore domanda: si tratta di contratti a distanza (al telefono via web alla televisione con catalogo) oppure fuori dai locali commerciali (al mercato, nei banchetti “volanti”)? Se a questa domanda ho risposto sì, allora mi dovrò farmi un’ultima domanda: ho comprato da un professionista o da un privato? Se le risposte è un professionista allora potrò esercitare il diritto di ripensamento con lettera raccomandate con ricevuta di ritorno, o altro canale concesso dal professionista, e così sciogliere il rapporto contrattuale e vedersi restituire quanto pagato. Sottolineo che il diritto di ripensamento non necessita motivazione.
Se invece alle domande, anche una sola, avete riposto no, ovvero se il contratto è stato stipulato oltre 14 giorni, oppure nei locali commerciali o da un privato, allora potrò far valere solo il recesso dando il preavviso di 30 giorni cessando così il rapporto contrattuale. Diversamente dal diritto di ripensamento si dovrà pagare delle penalità.
Quindi con il ripensamento mi libero del vincolo senza dover pagare nulla mentre con il recesso impone il pagamento di massimo 30 giorni di preavviso (una mensilità) oltre ai costi di disattivazione stabiliti di concerto tra i professionisti e le Autorità di settore.
Vi segnalo per completezza che nel settore dei servizi Telefonici è prevista una durata minima del contratto per garantire le premialità inziali e quindi esse saranno richieste in sede di recesso, ma questo apre un altro capitolo: quello dei costi di disattivazioni che merita una trattazione a parte…
Patrizio Negrisolo
Vice Presidente Lega Consumatori Venezia
Vice Presidente Lega Consumatori Veneto