Estate alle porte: è giunto il momento di organizzare le agognate vacanze, con un occhio alle restrizioni e l’altro al portafoglio. Molti consumatori, memori del tanto pubblicizzato “bonus vacanze”, ci chiedono notizie in merito, per capire se possono ancora utilizzarlo, con quali modalità o se, alla luce della proroga di cui hanno sentito parlare, possono richiederlo adesso.
Vi presentiamo quindi una breve guida a questa agevolazione, introdotta dal cd. “decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) e riservata ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.
CHI
In base alla normativa attualmente in vigore, il bonus in questione non può più essere richiesto: solamente chi aveva presentato la relativa domanda, tramite l’app IO, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, potrà usufruirne anche per le prossime ferie, purché naturalmente non lo abbia già speso. All’orizzonte però ci sono alcune importanti novità: il “decreto Sostegni bis”, potrebbe apportare significative modifiche, prorogando l’utilizzo al 30 giugno 2022 e riaprendo i termini per presentare nuove domande. Già in settimana , il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il nuovo decreto legge.
QUANDO
Il “decreto Milleproroghe” (cioè il D.L. n. 183/2020, convertito nella L. n. 21/2021) ha esteso la durata dell’agevolazione al 31 dicembre 2021, attuale termine di scadenza. Bisognerà sicuramente verificare l’eventuale variazione, all’indomani dell’approvazione del “decreto Sostegni bis”.
DOVE
Il bonus può essere utilizzato in Italia, presso strutture che svolgano attività turistico ricettive. In altri termini, sarà spendibile presso: alberghi e strutture simili (pensioni, resort, motel, ecc.), rifugi in montagna, villaggi turistici, B&B, case ed appartamenti per vacanze, ostelli della gioventù, colonie marine e montane, agriturismi, eccetera.
QUANTO
Il valore dell’agevolazione varia, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare:
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da 1 sola persona;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più persone.
COME
Lo sconto può essere utilizzato da 1 solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha presentato la domanda. La spesa deve essere sostenuta in un’unica soluzione (non esiste, almeno per ora, la possibilità di frazionarlo) e presso una sola struttura ricettiva, situata sul nostro territorio nazionale. Il pagamento va comprovato con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nel quale deve comparire il codice fiscale di chi desidera fruire dell’agevolazione. In altre parole, la fattura/documento commerciale/scontrino o ricevuta fiscale deve essere intestata al soggetto che beneficia dello sconto.
Attenzione: prima di scegliere la struttura ricettiva, è necessario verificare se essa aderisce all’iniziativa e accetta il bonus.
Il beneficio non viene applicato tutto e subito: il fornitore del servizio turistico – al momento del pagamento – riconosce uno sconto pari all’80% del bonus, mentre il restante 20% potrà essere detratto nella dichiarazione dei redditi, fatta dal membro della famiglia che lo ha utilizzato. Se la fruizione del bonus è avvenuta nel 2020, la detrazione d’imposta sarà inserita nella dichiarazione 2021 che faremo in questi mesi; se invece l’utilizzo e il pagamento avverrà nel corso del 2021, dovremo aspettare la dichiarazione dei redditi 2022.
In pratica, quando si tratterà di saldare il conto della vacanza, il soggetto interessato ad usare il bonus dovrà esibire al fornitore del servizio turistico: 1) il proprio codice fiscale; 2) il codice univoco assegnato o il QR code, registrati nell’app IO alla sezione “Pagamenti”. In base alla legge n. 126/2020, è ora possibile pagare il servizio turistico anche attraverso degli intermediari, cioè soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici. Resta invariata la facoltà di pagare tramite agenzie di viaggio o tour operator.
RICORDATE
- se il costo della vostra vacanza è inferiore all’importo del bonus, lo sconto e la detrazione saranno riconosciuti in proporzione al prezzo del soggiorno e la quota rimanente andrà persa;
- il bonus non può essere ceduto a terzi, né a titolo gratuito né a pagamento;
- il bonus può essere attivato anche dopo la prenotazione della vacanza;
- il codice univoco o il QR code vanno esibiti solo al momento di pagare il soggiorno;
- per fruire del bonus, non è necessario che l’intero nucleo familiare partecipi alla vacanza.
Si attendono cambiamenti rilevanti, come la possibilità di utilizzare il beneficio presso strutture ricettive diverse e in più periodi dell’anno, ma per conoscerli dovremo attendere il testo definitivo del “decreto Sostegni bis”. Nel frattempo, potete consultare la guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, reperibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/bonus-vacanze-guida
Dott.ssa Silvia Capuzzo – Lega Consumatori di Padova